PALERMO. Il presidente della Regione, Raffaele Lombardo, “mette un piede” dentro il Comune di Palermo. Il governatore, infatti, ha nominato Patrizia Monterosso vice commissario straordinario per il Comune di Palermo. Capo di gabinetto del presidente della Regione, e già fra i dirigenti generali esterni che avevano suscitato l’azione della Corte dei Conti, affiancherà il prefetto Luisa Latella che nei giorni scorsi ha assunto l’incarico di commissario straordinario del capoluogo siciliano. La nomina non è stata gradita dall’Udc, che, per bocca del deputato regionale Giovanni Ardizzone, annuncia battaglia: “Sia ritirato in autotutela dal presidente Raffaele Lombardo il decreto. Questo atto è illegittimo”. Ardizzone, insieme ai deputati dell’Udc per il Terzo Polo all’Ars, ha presentato un’interrogazione: “Gli atti adottati dalla Monterosso – spiegano i deputati – rischiano di essere illegittimi generando una serie di contenziosi che graverebbero su un’amministrazione comunale già in notevole affanno. Sia lasciato al prefetto Luisa Latella il compito di gestire le emergenze e garantire la legittimità degli atti”.
Ma da dove deriva l’illegittimità della nomina? Intanto c’è un precedente. A Messina, quando nel 2007 decaddero sindaco e consiglio, furono richiesti i sub commissari ma fu risposto di no. Il perché si ritrova in un parere del 2004 dell’Ufficio Legislativo e legale della Regione avente per oggetto “Enti locali.- Commissario straordinario.- Nomina di vice-commissari“, nel quale si legge: “…in passato, in vigenza dell’art. 55 dell’O.R.E.L. nel testo precedente la sostituzione operata dall’art. 14 della l.r. 23 dicembre 2000, n. 30, si era proceduto, per i grandi comuni, alla nomina di più sub-commissari, si ritiene che tale prassi non possa reiterarsi alla luce del disposto normativo vigente, che appare con chiarezza, anche se implicitamente, escluderne la possibilità, se non nella disciplinata ipotesi, riguardata al comma 2, di “cessazione anticipata e di elezione congiunta del sindaco e del consiglio”, nel cui caso, ai sensi del comma 4, “con specifica motivazione” può farsi luogo alla nomina di un [solo] “vice commissario straordinario anche per l’esercizio di funzioni delegate dal commissario straordinario”. In tal senso, secondo Ardizzone, la nomina non poteva essere effettuata.
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Pubblicato da icittadiniprimaditutto | 31 gennaio 2012, 21:37Reblogged this on i cittadini prima di tutto.
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